Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1.  Alle  famiglie  delle  vittime  civili italiane degli attentati
avvenuti  a  Nassirya  in data 12 novembre 2003 e ad Istanbul in data
15 novembre  2003,  sono  concessi  la  speciale  elargizione  di cui
all'articolo  4  della  legge  20 ottobre  1990,  n. 302, e l'assegno
vitalizio  previsto  dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n.
407,  e  successive  modificazioni,  da corrispondere a decorrere dal
primo giorno successivo alla data dell'evento.
((    1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite
o  lesioni  riportate  in  conseguenza degli eventi di cui al comma 1
abbiano   riportato   un'invalidita'   permanente,  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
302,  e  successive  modificazioni.  Qualora l'invalidita' permanente
risulti  non  inferiore  ad  un  quarto della capacita' lavorativa si
applicano,  altresi',  le  disposizioni  di  cui al citato articolo 2
della legge n. 407 del 1998.
  1-ter.  Per  gli  eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni
punto  percentuale  di  invalidita'  riscontrata  ai sensi del citato
articolo 1  della  legge  302  del  1990, in relazione alla diminuita
capacita'  lavorativa, e' elevata a 2000 euro, per un importo massimo
erogabile di 200.000 euro. ))
  2.  I  benefici  di cui al comma 1, esenti dall'imposta sul reddito
delle   persone   fisiche  (IRPEF),  sono  corrisposti  ai  familiari
superstiti  individuati  secondo  le  modalita' dell'articolo 4 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302.
  3. Per il conferimento dei benefici previsti dal presente articolo,
gli  interessati  devono  presentare, nel termine di decadenza di due
anni  successivi  alla data dell'evento, apposita domanda al Prefetto
della  provincia  di  residenza,  ovvero  alla  competente  Autorita'
diplomatico-consolare,  per  la  successiva trasmissione al Ministero
dell'interno.
((    4.  Per l'attuazione del presente articolo e' prevista la spesa
di  1.004.088  euro  per  l'anno  2003  e  di 54.000 euro a decorrere
dall'anno 2004. ))
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 4 della legge
          20 ottobre  1990,  n. 302 (Norme a favore delle vittime del
          terrorismo e della criminalita' organizzata):
              «Art. 4 (Elargizione ai superstiti). - 1. Ai componenti
          la  famiglia  di  colui  che  perda  la vita per effetto di
          ferite  o  lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
          delle azioni od operazioni di cui all'art. 1 e' corrisposta
          una  elargizione  complessiva, anche in caso di concorso di
          piu'  soggetti,  di  lire  150  milioni,  secondo  l'ordine
          fissato  dall'art.  6  della  legge 13 agosto 1980, n. 466,
          come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n.
          720.
              2.  L'elargizione  di  cui  al  comma  1 e' corrisposta
          altresi'  a  soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da
          rapporto  di  coniugio,  che  risultino conviventi a carico
          della  persona  deceduta  negli  ultimi tre anni precedenti
          l'evento  ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono
          all'uopo  posti,  nell'ordine  stabilito  dal citato art. 6
          della  legge  13 agosto  1980, n. 466, dopo i fratelli e le
          sorelle conviventi a carico.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 2 della legge
          23 novembre  1998,  n.  407  (Nuove  norme  in favore delle
          vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata):
              «Art.  2.  -  1.  A  chiunque,  per effetto di ferite o
          lesioni  riportate  in  conseguenza  degli eventi di cui ai
          commi  1, 2, 3 e 4 dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1990,
          n.  302,  come  modificati  dall'art.  1,  comma  1,  della
          presente  legge,  subisca  una  invalidita'  permanente non
          inferiore  ad un quarto della capacita' lavorativa, nonche'
          ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della
          criminalita'    organizzata   e'   concesso,   oltre   alle
          elargizioni  di  cui  alla citata legge n. 302 del 1990, un
          assegno  vitalizio,  non  reversibile,  di  lire  500  mila
          mensili,  soggetto  alla  perequazione  automatica  di  cui
          all'art.  11  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          503,  e  successive  modificazioni.  Per  l'attuazione  del
          presente  comma  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire 1.993
          milioni  per  l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno
          1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293
          milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
              1-bis.   L'assegno  vitalizio  di  cui  al  comma 1  e'
          corrisposto  ai  soggetti individuati dall'art. 2, comma 3,
          del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  28 luglio  1999,  n.  510,  anche in assenza di
          sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di
          chiara  evidenza  risultando  univocamente  e concordemente
          dalle  informazioni  acquisite e dalle indagini eseguite la
          natura  terroristica  o eversiva dell'azione, ovvero la sua
          connotazione   di   fatto   ascrivibile  alla  criminalita'
          organizzata,  nonche'  il  nesso di causalita' tra l'azione
          stessa e l'evento invalidante o mortale.
              2.  Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti
          le  persone  di  cui al primo comma dell'art. 6 della legge
          13 agosto  1980,  n. 466, come sostituito dall'art. 2 della
          legge   4 dicembre  1981,  n.  720,  secondo  l'ordine  ivi
          indicato.
              3.  In  caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1,
          ai    superstiti    aventi   diritto   alla   pensione   di
          reversibilita'  secondo  le  disposizioni  del  testo unico
          delle  norme  sul  trattamento di quiescenza dei dipendenti
          civili  e  militari  dello Stato, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 dicembre 1973, n. 1092, e
          successive  modificazioni,  sono  attribuite due annualita'
          del  suddetto  trattamento  pensionistico  limitatamente al
          coniuge  superstite,  ai figli minori, ai figli maggiorenni
          inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi
          ed  a  carico.  Per  l'attuazione  del  presente  comma  e'
          autorizzata  la  spesa  di lire 11.225 milioni per ciascuno
          degli  anni  1999  e  2000  e  di  lire 430 milioni annue a
          decorrere dall'anno 2001.
              4.  L'assegno  vitalizio di cui al comma 1 ha natura di
          indennizzo  ed  e'  esente  dall'imposta  sul reddito delle
          persone fisiche (IRPEF).
              5.    Il   trattamento   speciale   di   reversibilita'
          corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare
          il  reddito  imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento
          speciale  e'  corrisposta l'indennita' integrativa speciale
          con  decorrenza  dalla  data  di  liquidazione del predetto
          trattamento  e  senza  corresponsione  di somme a titolo di
          rivalutazione   o   interessi   anche  se  il  beneficiario
          percepisca   tale   indennita'   ad   altro   titolo.   Per
          l'attuazione  del presente comma e' autorizzata la spesa di
          lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per
          l'anno  1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire
          232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
              6.  Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria
          erogate  ai  soggetti di cui all'art. 1, comma 2, che siano
          anche  titolari  dell'assegno  di  superinvalidita'  di cui
          all'art.  100  del citato testo unico approvato con decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
          e  successive  modificazioni,  non  concorrono a formare il
          reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del
          presente  comma  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire 1.952
          milioni  per  l'anno  1999  e  di  lire 122 milioni annue a
          decorrere dall'anno 2000.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 1 della citata
          legge 20 ottobre 1990, n. 302:
              «Art.  1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca
          un'invalidita'  permanente, per effetto di ferite o lesioni
          riportate  in  conseguenza  dello  svolgersi nel territorio
          dello   Stato   di   atti  di  terrorismo  o  di  eversione
          dell'ordine  democratico, a condizione che il soggetto leso
          non  abbia  concorso  alla  commissione degli atti medesimi
          ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del
          codice  di procedura penale, e' corrisposta una elargizione
          fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di
          invalidita'  riscontrata,  con  riferimento  alla capacita'
          lavorativa,  in  ragione  di  1,5  milioni  per  ogni punto
          percentuale.
              1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei
          casi  in  cui  l'elargizione  sia  stata  gia'  richiesta o
          corrisposta da altro Stato.
              2.   L'elargizione  di  cui  al  comma  1  e'  altresi'
          corrisposta  a  chiunque subisca un'invalidita' permanente,
          per  effetto  di  ferite o lesioni riportate in conseguenza
          dello   svolgersi  nel  territorio  dello  Stato  di  fatti
          delittuosi  commessi  per  il perseguimento delle finalita'
          delle  associazioni  di  cui  all'art.  416-bis  del codice
          penale, a condizione che:
                a) il   soggetto   leso   non   abbia  concorso  alla
          commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che
          con  il  medesimo  siano connessi ai sensi dell'art. 12 del
          codice di procedura penale;
                b) il   soggetto   leso   risulti  essere,  al  tempo
          dell'evento,  del  tutto  estraneo  ad  ambienti e rapporti
          delinquenziali,  salvo che si dimostri l'accidentalita' del
          suo  coinvolgimento  passivo  nell'azione criminosa lesiva,
          ovvero  risulti  che  il medesimo, al tempo dell'evento, si
          era  gia' dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e
          dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
              3.  La  medesima  elargizione  e'  corrisposta  anche a
          chiunque  subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
          ferite  o  lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi
          nel  territorio  dello Stato di operazioni di prevenzione o
          repressione  dei  fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a
          condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle
          attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime.
              4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre
          corrisposta  a  chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3,
          subisca  un'invalidita' permanente, per effetto di ferite o
          lesioni  riportate in conseguenza dell'assistenza prestata,
          e  legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei
          casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad
          ufficiali  ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita',
          ufficiali  ed  agenti  di  pubblica sicurezza, nel corso di
          azioni  od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi
          nel territorio dello Stato.
              5.   Ai   fini  del  presente  articolo,  l'invalidita'
          permanente   che   comporti  la  cessazione  dell'attivita'
          lavorativa   o   del  rapporto  di  impiego  e'  equiparata
          all'invalidita'  permanente  pari  a  quattro  quinti della
          capacita' lavorativa.».